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REGOLAMENTO O.N.A.Frut.
Art. 1
La sede nazionale dell'O.N.A.Frut. è presso la Federazione
Provinciale Coltivatori Diretti di Cuneo - Piazza Foro Boario, 18.
Gli organi dell'Ente sono:
• L'assemblea generale di Soci
• Il Consiglio Direttivo
• Il Comitato Esecutivo
• Le Delegazioni Provinciali
• Il Collegio Sindacale
• Il Collegio dei Probiviri
ASSEMBLEA GENERALE
Art. 2
L'Assemblea dei Soci è composta dai Soci, Soci Assaggiatori,Soci
Maestri Assaggiatori e Soci Onorari e viene riunita a Cuneo o in
altre località dello Stato, sia in seduta ordinaria che in seduta
straordinaria.
L'organizzazione si compone di quattro categorie di Soci.
a) Socio
b) Socio Assaggiatore
c) Socio Maestro Assaggiatore
d) Socio Onorario
ASSAGGIATORE
Art. 3
I candidati per essere qualificati Assaggiatori devono essere in
possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) Aver prestato la loro opera per almeno 5 anni negli ultimi 10
anni dalla data di presentazione della domanda, in via esclusiva o
in via principale o comunque in modo considerevole nel settore
frutticolo in qualità di produttore, commerciante, dipendente di
aziende frutticole o di aziende di condizionamento e/o vendita, aver
svolto mansioni di tecnico di laboratorio di analisi per gli
alimenti, essere stato docente di Istituti Alberghieri o Scuole
Professionali affini, essere addetto alla ristorazione con
particolare esperienza nel settore dei prodotti tipici ed aver
assolto la scuola dell'obbligo.
b) Essere in possesso di un titolo di studio inerente alla materia
in oggetto (ad esempio agrotecnico, perito agrario, agronomo,
biologo, tecnologo alimentare ecc.) o di titoli di studio analoghi
conseguiti all'estero.
c) Aver mantenuto per almeno 5 anni negli ultimi 10 anni dalla data
di presentazione della domanda, l'iscrizione nei ruoli degli esperti
della categoria in genere, tenuti dalle Camere di Commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura.
d) Aver presieduto o fatto parte per almeno 5 anni negli ultimi 10
anni dalla data di presentazione della domanda, di Enti od
Organizzazioni istituzionalmente preposti alla promozione, alla
tutela ed alla valorizzazione delle produzioni frutticole.
Quanto sopra deve essere associato alla frequenza dei corsi al comma
e) del presente.
e) Aver frequentato uno dei corsi per aspiranti assaggiatori indetti
nel territorio nazionale dall'O.N.A.Frut. cui possono accedere anche
persone non in possesso di requisiti tecnici elencati nei precedenti
commi a), b), c) e d), purché abbiano assolto la scuola dell'obbligo
e superato il relativo esame teorico-pratico.
f) Essere esperti nella tecnica dell'assaggio per aver frequentato
corsi di formazione analoghi per altre matrici alimentari ed
esercitare con regolarità la tecnica dell'assaggio.
g) Non aver mai subito condanne penali in conseguenza di illeciti
sanzionati dalla normativa posta a tutela del consumatore o del
prodotto.
L'attestazione relativa al punto a) per quanto attiene l'attività
può essere rilasciata dal Sindaco del Comune in sui il soggetto
interessato svolge il proprio lavoro, oppure può essere comprovata
dal relativo certificato camerale, o da altri documenti rilasciati
da Enti Pubblici o Privati, dai quali risulta l'effettivo
svolgimento dell'attività svolta.
I soggetti che non sono in possesso dei sopracitati requisiti
possono presentare all'O.N.A.Frut. istanza per ottenere l'ammissione
alla categoria di Soci Assaggiatori direttamente o previo esame,
indicando nella domanda per quale o quali tipi di frutta intendono
richiedere l'iscrizione in base alla seguente classificazione
merceologica:
a) pomacee
b) drupacee
c) altre specie
La valutazione dei titoli sarà effettuata dal Consiglio Direttivo
una volta all'anno.
La sessione dell'esame verrà indetta nelle date stabilite dal
Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno presso le sedi
deliberate dal Consiglio Direttivo medesimo, nelle date stabilite
dalla Segreteria Nazionale.
COMMISSIONE D'ESAME
Art. 4
Il Consiglio Direttivo nomina la Commissione d'esame. Possono far
parte della Commissione, membri del Consiglio e/o membri designati
dallo stesso.Deve comunque essere presente il referente tecnico
dell’Organizzazione cui spetterà il verdetto finale.
PROVE D'ESAME
Art. 5
L'esame verterà su una prova tecnica ed un prova pratica.
PROVA TECNICA: il candidato dovrà rispondere sulle caratteristiche
qualitative delle principali specie e cultivar frutticole.
PROVA PRATICA: il candidato dovrà distinguere, qualificare ed
illustrare, previo assaggio, di campioni di frutta scelti fra le
categorie indicate dal candidato.
Ai candidati che avranno superato le prove d'esame, risultando
idonei, verrà rilasciata la patente di "Assaggiatore di frutta"
previo pagamento della relativa tassa.
MAESTRO ASSAGGIATORE
Art. 6
Maestro assaggiatore è colui che dimostra non soltanto una
particolare competenza nei frutti di una categoria o più categorie
merceologiche, ma anche una vasta e più approfondita conoscenza dei
prodotti italiani e che nelle prove di assaggio rileva, oltre a
spiccate doti naturali, adeguate cognizioni di frutticoltura e di
legislazione in materia di tutela e valorizzazione delle produzioni
frutticole.
La patente di "Maestro Assaggiatore" si consegue mediante concorso
per titoli professionali e per esame teorico-pratico. Quando i
titoli presentati siano di eccezionale valore con riferimento al
settore frutticolo, è facoltà del Consiglio Nazionale esonerare il
candidato dalla prova pratica di idoneità. Per essere ammesso al
concorso, l'aspirante Maestro Assaggiatore deve presentare al
Consiglio Nazionale dell'O.N.A.Frut. domanda in carta libera e dovrà
unire alla stessa la documentazione dei titoli professionali ed
eventuali altri titoli attinenti allo scopo.
La procedura per le prove pratiche d idoneità è uguale a quella
prevista per gli aspiranti "Assaggiatori".
CONSIGLIO NAZIONALE
Art. 7
L'Assemblea elegge i membri del Consiglio Nazionale.
L'Assemblea preventivamente stabilisce a maggioranza dei presenti,
il numero dei membri del Consiglio Nazionale per il triennio ;
determinerà, inoltre, eventuali membri di diritto del Consiglio
stesso in misura non superiore ad un terzo dei componenti;
successivamente procede alla votazione segreta (tranne i casi in cui
i due terzi dei presenti siano d’accordo sulla votazione palese) dei
candidati.
Il diritto dell'elettorato attivo e passivo compete a tutti i membri
dell'Assemblea. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il
maggior numero di voti. In caso di parità di voti si precederà al
ballottaggio; in caso di ulteriore parità, a sorteggio.
Il Presidente ha facoltà di cooptare una o più persone senza diritto
di voto.
COMITATO ESECUTIVO
Art. 8
Il Consiglio Nazionale, nella riunione successiva a quella in cui
viene nominato il Presidente ed i Vicepresidenti, elegge a
maggioranza semplice dei presenti i due Consiglieri che, unitamente
al Presidente e ai Vicepresidenti ed al segretario formano il
comitato esecutivo.
Il comitato esecutivo ha facoltà di cooptare una o più persone senza
diritto di voto.
DELEGAZIONI PROVINCIALI
Art. 9
“Ai sensi dell’articolo 19 Statuto, vengono istituite le delegazioni
provinciali.
Per “Delegazione provinciale” si intende una aggregazione degli
associati in relazione al territorio di appartenenza; le
ripartizioni provinciali coincidono con la ripartizione territoriale
della Repubblica Italiana.
Per la costituzione delle delegazioni provinciali è richiesto un
numero minimo di dieci soci. Ogni aderente avente la residenza nel
territorio della Delegazione è membro della delegazione provinciale.
L’ammissione di nuovi soci è prerogativa del Consiglio Direttivo.
Resta salva la disciplina sull’esercizio del voto in assemblea come
prevista dallo Statuto.
Per la costituzione della Delegazione, i soci interessati devono
presentare apposita istanza al Consiglio Direttivo indicando:
- nominativo dei soci aderenti; sono computabili i soci aventi
diritto di voto in assemblea
- locali in cui si intende stabilire la sede
- impegno a sottoporre all’approvazione preventiva del Consiglio
Direttivo ogni iniziativa nonché l’elaborazione di un programma
annuale da sottoporre all’assemblea contestualmente all’approvazione
del bilancio annuale dell’Associazione
- dichiarazione di accettare le condizioni sull’uso del marchio,
come sotto meglio specificate
- dichiarazione di accettazione delle norme statutarie e
regolamentari nonché delle deliberazioni assembleari.
Ogni delegazione deve provvedere alla nomina di un delegato, nel
rispetto delle maggioranze stabilite dall’articolo 12 dello Statuto.
Il Delegato è l’unico soggetto legittimato a intrattenere i rapporti
con il Consiglio Direttivo.
Il Delegato provinciale non ha alcuna forma di rappresentanza verso
terzi, salvo espresso mandato conferito, nei limiti statutari, dagli
organi sociali.
Il Delegato provinciale dura in carica tre anni.
Il Consiglio Direttivo convoca i soci per l’elezione del delegato
provinciale.
Ad ogni Delegazione Provinciale, contestualmente o successivamente
alla sua costituzione, può essere concesso dal Consiglio Direttivo
l’uso del simbolo, regolarmente registrato alla camera di Commercio
di Cuneo.
Lo stesso può essere utilizzato solo ed esclusivamente su ogni
documento o materiale prodotto in occasione della realizzazione di
iniziative nonché su targhette o simili che indichino la sede della
Delegazione.
L’uso irregolare del marchio può determinate la revoca della
concessione d’uso nonché l’applicazione di sanzioni a carico della
Delegazione Provinciale.
Relativamente alla sede della delegazione provinciale, essa può
essere individuata sia presso privati che in locali indipendenti.
Nel primo caso, al Consiglio Direttivo deve essere presentata una
relazione recante la descrizione, anche con necessarie cartografie,
dell’ubicazione e della tipologia di locali nonché il consenso del
possessore ad adibire i locali a sede della Delegazione.
Nel secondo caso, deve essere presentata al Consiglio Direttivo una
relazione recante una descrizione dettagliata, anche con necessarie
cartografie, dell’ubicazione dell’immobile e della tipologia nonché
la forma giuridica prevista per l’utilizzo (comodato gratuito,
locazione, ecc.). Nel caso di uso oneroso, la Delegazione deve
indicare le modalità di copertura finanziaria.
Nessun onere può essere a carico della Sede nazionale.
Per ogni iniziativa, il delegato deve presentare una relazione
illustrativa contenente le finalità e le modalità di svolgimento
nonché la copertura finanziaria prevista.
Nessuna iniziativa può essere autorizzata se non è assicurata la
completa copertura finanziaria.
Eventuali risparmi ottenuti dallo svolgimento di iniziative può
essere utilizzato a copertura di successive iniziative.
Il Delegato e, solidalmente, la Delegazione, rispondono di eventuali
iniziative intraprese senza la preventiva autorizzazione del
Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è autorizzato ad adottare tutti i
provvedimenti necessari per dare completa attuazione al presente
regolamento.
Il Consiglio Direttivo deve allegare al bilancio annuale una
relazione sull’attività delle delegazioni provinciali.
Il presente regolamento deve essere esposto nelle sedi delle
delegazioni provinciali”.
COLLEGIO SINDACALE
Art. 10
L'Assemblea, inoltre, procede all'elezione del Collegio Sindacale
composto da tre membri effettivi e due supplenti.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 11
L'Assemblea nomina altresì il Collegio dei Probiviri, eletto tra
soci dell'O.N.A.Frut. con le stesse modalità previste per l'elezione
dei membri del Consiglio Direttivo.
PRESIDENTE
Art. 12
Il Consiglio Direttivo elegge nella sua prima riunione il Presidente
ed uno, due o tre Vicepresidenti.
Per tali nomine è prescritto il voto favorevole di almeno due terzi
dei presenti; in difetto - in seconda votazione – è sufficiente la
maggioranza dei votanti.
SEGRETARIO GENERALE
Art. 13
Al Segretario Generale sono demandati compiti di coordinamento
dell'attività dell'organizzazione e della sua gestione
amministrativa.
Viene nominato dal Consiglio Nazionale nella sua prima riunione.
I TECNICI "ASSAGGIATORI" ED I TECNICI "MAESTRI
ASSAGGIATORI"
Art. 14
I tecnici "Assaggiatori" ed i tecnici "Maestri Assaggiatori" sono
soci iscritti all'O.N.A.Frut. che hanno i titoli previsti dal
presente regolamento e dalle vigenti leggi e disposizioni
ministeriali e comunitarie.
VERSAMENTO DELLE QUOTE
Art. 15
Le quote devono essere versate dai Soci entro il 31 gennaio di ogni
anno.
Scaduto tale termine, il Socio non potrà più svolgere l'attività di
Assaggiatore o di Maestro Assaggiatore o ricoprire cariche sociali
di ogni ordine e grado o rappresentare l'organizzazione presso Enti
od Istituzioni fino a quando non avrà regolarizzato la sua posizione
e, comunque, non oltre il 31 marzo dell'anno successivo.
Scaduto tale termine inizierà da parte della Segreteria Nazionale il
procedimento di messa in mora e verrà attivata la richiesta di
cancellazione al Consiglio Direttivo.
Sono esentati dal pagamento della quota i Soci Fondatori ed i
dipendenti della Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di
Cuneo e sue emanazioni.
MAESTRI ASSAGGIATORI ONORARI
Art. 16
I Maestri Assaggiatori onorari vengono nominati in seguito a
presentazione di un Consigliere Nazionale, con votazione unanime e
segreta.
I Maestri Assaggiatori onorari sono esonerati dal pagamento delle
quote annuali e non possono accedere a cariche sociali.
PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO:
DIMISSIONI – RADIAZIONI – MORTE
Art. 17
Le dimissioni vengono presentate per iscritto e possono essere
respinte una sola volta da parte del Consiglio Direttivo.
Le dimissioni sono effettive dal momento dell'accoglimento da parte
del Consiglio Direttivo, ma hanno valore giuridico a far tempo dalla
data di protocollo della richiesta.
La radiazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo soltanto a
fronte di un giudizio favorevole del Consiglio dei Probiviri e con
una maggioranza dei due terzi dei presenti.
Il Consiglio Direttivo deve ascoltare le parti in causa, qualora
esse ne facciano precisa richiesta.
Di un'eventuale audizione deve esservi menzione nel verbale di
delibera. L'esclusione per morosità è sancita dal Consiglio
Direttivo.
Può essere però annullata con il versamento della quota associativa
annuale ed il pagamento di un'ammenda pari alla tassa di patente
vigente all'atto del pagamento.
Se il Consiglio Nazionale viene a mancare
• Per morte
• Per la perdita delle qualità di associato
• Per dimissioni
a) Un membro eletto: viene chiamato a ricoprire il posto vacante il
primo dei non eletti. Esaurita la graduatoria, il Consiglio
Direttivo manterrà comunque pieni poteri fino a quando sarà formato
da almeno la metà più uno dei componenti. Venendo a mancare questa
condizione il Consiglio Direttivo si dovrà ritenere decaduto ed il
Presidente potrà indire immediatamente l'Assemblea dei soci per il
rinnovo del Consiglio stesso.
b) Un membro di diritto: il Consiglio Direttivo provvederà alla
nomina di un nuovo membro nella sua prima riunione.
ATTIVITA' DI FORMAZIONE
Art. 18
Eventuali attività di formazione e di informazione che dovessero
essere richieste da terzi all'O.N.A.Frut. potranno essere delegate
dall'O.N.A.Frut. ai soci a seguito di autorizzazione scritta.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 19
Sono considerati soci fondatori le persone che hanno firmato l'atto
costitutivo dell'O.N.A.Frut. Tali soci, verificati i titoli, di cui
all'art. 3, da parte del Consiglio Direttivo nella sua prima
riunione, verranno iscritti all'Albo Nazionale Assaggiatori Frutta e
verrà loro rilasciata la patente di "Assaggiatore" senza sostenere
le previste prove teorico pratiche. |