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STATUTO
"O.N.A.Frut." – ORGANIZZAZIONE NAZIONALE
DEGLI ASSAGGIATORI DI FRUTTA
ART. 1
COSTITUZIONE-DENOMINAZIONE-SEDE E
DURATA
Viene costituita, per iniziativa della Federazione Provinciale
Coltivatori Diretti di Cuneo, l'O.N.A.Frut. – Organizzazione
Nazionale degli Assaggiatori di Frutta, più brevemente e
successivamente denominata in sigla O.N.A.Frut.
L'Associazione ha sede presso la Federazione Provinciale Coltivatori
Diretti di Cuneo, Piazza Foro Boario, 18.
L'assemblea dell'O.N.A.Frut. potrà istituire e altresì modificare o
sopprimere sedi e rappresentanze nel territorio nazionale ed
all'estero.
La durata dell'O.N.A.Frut. è stabilita sino al 31 dicembre 2039.
ART. 2
FINALITA' E OGGETTO
L'Associazione, che non ha finalità di lucro, intende valorizzare la
funzione degli assaggiatori di frutta, favorendone la conoscenza e
diffondendone l'impiego. Essa intende promuovere i molteplici
aspetti delle conoscenze attraverso un'opera volta a diffondere
cultura culinaria, gastronomica, alimentare in tutti i suoi aspetti,
principalmente nel campo delle produzioni frutticole di qualità,
promuovendo la formazione a tutti i livelli, realizzando studi,
ricerche, iniziative. L'Associazione pertanto intende realizzare le
sue finalità proponendosi in via principale:
a) di promuovere la formazione di un Albo Nazionale degli
assaggiatori di frutta con lo scopo di tutelare il titolo, le
prerogative e la professionalità degli iscritti;
b) di perseguire il riconoscimento giuridico dell'Associazione e del
titolo di assaggiatore a tutti gli effetti legali;
c) di diffondere l'apprendimento dell'arte dell'assaggio, sia dal
punto di vista tecnico, sia da quello pratico, operando soprattutto
a livello di istruzione professionale specializzata dell'arte
culinaria ed alimentare ed in qualsiasi occasione di promozione
delle produzioni frutticole di qualità;
d) di tutelare e valorizzare le produzioni frutticole di qualità
dalle fasi di coltivazione fino alla fase di condizionamento del
prodotto, ed alla commercializzazione dello stesso;
e) di svolgere opera di promozione della professionalità degli
associati presso gli organi della U.E., dello Stato, delle Regioni,
delle Camere di Commercio ed altri Enti, nonché presso produttori,
industriali, commercianti, ristoratori ed organizzazioni di
consumatori, affinché nelle loro necessità facciano abituale ricorso
all'opera degli assaggiatori iscritti dall'Associazione;
f) di svolgere attiva azione propositiva e promozionale di
legislazione e regolamentazione allo scopo di diffondere, tutelare e
valorizzare le produzioni frutticole di qualità del territorio
nazionale e la relativa economia;
g) di mantenere il collegamento con analoghe istituzione estere,
favorendo la reciproca partecipazione alle manifestazioni indette a
fini sociali;
h) di costituire i presupposti per essere rappresentati negli
organismi regionali, nazionali e comunitari che si occupano di
produzione e economia frutticola;
i) di redigere disciplinari di produzione per controllare la qualità
delle differenti specie frutticole e di promuovere e valorizzare le
tipicità del territorio nazionale.
Per il conseguimento dei propri scopi sociali l'Associazione potrà
stipulare accordi e contratti con Enti Pubblici e privati, quali, a
titolo meramente esemplificativo, società, associazioni con o senza
personalità giuridica, amministrazioni pubbliche, centri di ricerca;
potrà inoltre richiedere adesione a socio nei confronti di strutture
con finalità analoghe, similari o complementari.
A completamento dell'oggetto sociale l'Associazione potrà compiere,
nei confronti di qualunque terzo, ogni atto idoneo alla
costituzione, regolamentazione ed estinzione di rapporti
direttamente o mediatamente connessi all'oggetto.
A titolo esemplificativo, l'Associazione potrà:
- stipulare contratti di locazione, nonché gestire immobili;
- partecipare in società, consorzi, associazioni, nelle forme e nei
limiti consentiti;
- effettuare tutte le operazioni bancarie con gli istituti di
credito.
ART. 3
SOCI
I soci vengono classificati nelle seguenti categorie: Socio Novizio,
Socio Assaggiatore, Socio Maestro Assaggiatore, Socio Onorario.
• Sono Soci Novizi coloro che, producendo domanda al Consiglio
Direttivo, sono stati ammessi a far parte dell'Associazione; i Soci
Novizi hanno l'obbligo di partecipare al corso di formazione e
superare l'esame al fine di poter essere iscritti nella categoria di
Soci Assaggiatori.
• Possono essere iscritti alla categoria di Assaggiatori o Maestri i
soci che abbiano dato prova di capacità, secondo le prove di cui
l'apposito regolamento, o abbiano frequentato il corso di formazione
superando l'esame. Qualora dopo tre sessioni d'esame non superino
l'esame verranno esclusi dall'Associazione.
• Sono Soci Onorari coloro che l'Assemblea dei soci ritenga
opportuno eleggere a vita, in riconoscimento di particolari
benemerenze nel campo del settore frutticolo. I Soci Onorari possono
partecipare alle attività dell'Associazione, ma non ricoprono
cariche sociali, non hanno diritto di voto e sono esenti dal
pagamento delle quote sociali.
• I requisiti per l'appartenenza o per il passaggio da una categoria
all'altra vengono fissati dal Consiglio Direttivo con apposito
regolamento. Ai Soci Assaggiatori oltre che ai soci Maestri
Assaggiatori, viene rilasciata la relativa patente. E' fatto divieto
di utilizzare il titolo a scopo pubblicitario a favore di produttori
o rivenditori del settore frutticolo.
ART. 4
AMMISSIONE
Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che per
attitudine o propensione o interessi culturali, possano concorrere
al raggiungimento degli scopi statutari.
Per essere ammessi a far parte dell'Associazione gli aspiranti
dovranno presentare domanda al Consiglio Direttivo che delibererà
entro 90 giorni dalla ricezione della stessa.
L'eventuale diniego dovrà essere motivato e comunicato per iscritto
all'interessato.
Gli associati sono tenuti a corrispondere all'Associazione una quota
sociale, nonché i contributi ordinari e straordinari, secondo tempi
e modalità che verranno annualmente fissati dal Consiglio Direttivo.
All'associato che non adempia le obbligazioni assunte e/o
contravvenga alle disposizioni dello statuto, il Consiglio Direttivo
potrà applicare le seguenti sanzioni:
a) Diffida
b) Sanzione pecuniaria
c) Sospensione a tempo determinato
d) Esclusione
Contro le decisioni che applicano le sanzioni è ammesso il ricorso
al Collegio dei Probiviri, di cui al successivo art. 16.
I soci non assumono alcun impegno personale finanziario e/o vincolo
di solidarietà per le obbligazioni contratte dall'Associazione,
delle quali essa risponde esclusivamente con il patrimonio sociale.
Le quote sociali e i contributi associativi sono intrasmissibili,
non rivalutabili e comunque, in nessun caso, è previsto il diritto
alla restituzione di somme a qualsiasi titolo versate
all'Associazione.
ART. 5
PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO
La qualità di socio si perde per:
a) Recesso, quando ne sia data comunicazione al Consiglio Direttivo
con lettera raccomandata. Sulla domanda di recesso delibera il
Consiglio Direttivo entro sei mesi dalla data di ricevimento della
medesima. Il recesso avrà decorrenza dalla data in cui il Consiglio
Direttivo stesso lo avrà accolto.
b) Esclusione, quando:
1. incorra in ripetute inadempienze agli obblighi derivanti dal
presente statuto;
2. siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la
prosecuzione del rapporto associativo;
3. non sia più in grado di concorrere al raggiungimento delle
finalità dell'Associazione;
4. non abbia provveduto al versamento della quota annuale entro il
15 aprile successivo alla scadenza dell'anno sociale.
L'esclusione di cui al punto b)4 può essere annullata mediante
versamento delle quote arretrate.
Sull'esclusione delibera il Consiglio Direttivo.
Il socio che, per qualsiasi motivo, cessi di far parte
dell'Associazione, non ha diritto alla restituzione di somme a
qualsiasi titolo versate all'Associazione.
ART. 6
SIMBOLO
Il simbolo dell'Associazione è costituito dalla scritta O.N.A.Frut.
in varie tonalità di rosso conforme al modello depositato ai sensi
della legge. La facoltà di portare il distintivo, con il simbolo
dell'Associazione, è riservato esclusivamente ai soci.
ART. 7
PATRIMONIO
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
• dai conferimenti in denaro e in beni da parte dei soci;
• dai beni immobiliari e mobiliari, nonché da devoluzioni che per
qualsiasi titolo pervengano all'Associazione, previa accettazione
delle medesime;
• dalle somme che, in sede di approvazione del rendiconto annuale,
l'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, destina fondi di
accantonamento e/o di riserva, ad un aumento del patrimonio.
L'inventario patrimoniale deve essere redatto e tenuto in conformità
alle norme di legge vigenti.
ART. 8
FINANZIAMENTO
Le entrate dell'istituto sono costituite:
a) dalle quote sociali da versare all'atto dell'ammissione, nella
misura fissata dal Consiglio Direttivo;
b) dalla tassa di patente da versare all'atto del passaggio di
categoria da "Socio Novizio" a "Socio Assaggiatore";
c) dai contributi ordinari e straordinari deliberati dal Consiglio
Direttivo;
d) dai versamenti volontari dei soci;
e) da sovvenzioni e contributi ricevuti dallo Stato, dalle Regioni,
dalle Amministrazioni locali, da Enti Pubblici, nonché da privati;
f) dalle entrate e dai rimborsi delle spese sostenute per la
gestione delle attività previste nell'oggetto sociale;
g) altre fonti consentite dalle norme di legge.
ART. 9
ESERCIZIO SOCIALE
L'esercizio sociale inizia con il primo di gennaio e termina con il
31 dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure,
quando particolari esigenze lo richiedano, entro un termine non
superiore a sei mesi dalla chiusura dell'esercizio medesimo, il
Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea il rendiconto
dell'esercizio e la relazione sul rendiconto. Quest'ultimo dovrà
essere corredato anche dalla relazione del Collegio Sindacale.
Eventuali avanzi di gestione saranno destinati a fondi da
accantonamento e/o a riserve.
Durante la vita dell'associazione è fatto divieto di distribuire ai
soci, direttamente o indirettamente, avanzi di gestione, utili,
fondi, riserve o capitale.
ART. 10
ORGANI
Sono organi dell'Associazione:
1. l'Assemblea dei Soci
2. il Consiglio Direttivo
3. il Comitato Esecutivo
4. il Presidente
5. il Segretario Generale
6. il Collegio Sindacale
7. il Collegio dei Probiviri
ART. 11
L'ASSEMBLEA DEI SOCI
L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.
L'Assemblea è costituita da tutti i soci, è presieduta dal
Presidente o, in sua assenza, da un Vicepresidente vicario, se
nominato.
L'Assemblea si riunisce anche fuori dalla sede legale, purché in
Italia; essa può essere ordinaria o straordinaria.
Spetta all'Assemblea ordinaria:
a) discutere e approvare il bilancio e rendiconti annuali;
b) nominare, revocare i Consiglieri, deliberare le azioni di
responsabilità dei medesimi, nonché nominare i componenti del
Consiglio Sindacale e del Collegio dei Probiviri, stabilendone gli
eventuali emolumenti;
c) approvare i regolamenti interni;
d) deliberare su qualsiasi argomento venga alla stessa sottoposto.
Spetta all'Assemblea straordinaria:
e) deliberare sulle modifiche statutarie;
f) deliberare sullo scioglimento anticipato dell'Associazione e
nominare i liquidatori.
L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per
l'approvazione del bilancio e i rendiconti economici e finanziari
attuali, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o
entro il maggior termine dei sei mesi, qualora particolari esigenze
lo richiedano.
L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è convocata, oltreché
dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, su richiesta del Collegio
Sindacale o di almeno 1/10 dei soci titolari del diritto di voto.
L'avviso di convocazione deve essere inviato per lettera semplice a
tutti gli associati, almeno 10 giorni prima della data fissata,
indicando il giorno, la data, l'ora e l'ordine del giorno, sia della
prima convocazione che della eventuale seconda convocazione. Hanno
diritto di voto i soci che risultino tali da almeno tre mesi e siano
in regola con i loro adempimenti verso l'Associazione.
Ogni socio ha diritto a un solo voto.
E' consentito farsi rappresentare da altro socio, mediante delega
scritta. La delega può essere conferita anche a membri del Consiglio
di Amministrazione, eccezion fatta per l'approvazione del bilancio e
per questioni inerenti la responsabilità del Consiglio stesso.
Nessun socio può cumulare più di tre deleghe.
L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente
costituita in prima convocazione quando siano presenti tanti soci
che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti, ed in seconda
convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, fatto salvo
che per il punto f), per il quale è necessaria sia in prima che in
seconda convocazione, la presenza di tanti soci che rappresentino
almeno la maggioranza dei voti esprimibili.
L'Assemblea regolarmente costituita, delibera a maggioranza assoluta
dei voti degli associati presenti e/o rappresentati.
Le sedute e le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constatare da
verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.
ART. 12
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di
sette ad un massimo di ventun membri, nominati tra i soci aventi
diritto al voto, dall'Assemblea dei Soci, la quale potrà anche
determinare eventuali membri di diritto del Consiglio stesso, in
misura non superiore a 1/3 dei componenti. Il Consiglio Direttivo,
che dura in carica tre anni, nomina tra i suoi componenti un
Presidente e tre Vicepresidenti, di cui uno con funzioni vicarie ed
eventualmente il Comitato Esecutivo.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno e
comunque ogni volta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure
quando lo richieda 1/3 dei componenti.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della
maggioranza dei componenti in carica.
Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei voti
degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le riunioni devono essere convocate almeno cinque giorni prima e in
caso di urgenza almeno un giorno prima anche a mezzo telefono; le
sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare da
verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.
ART. 13
POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri per
l'attuazione degli scopi dell'Associazione.
Esso pertanto:
• determina il programma di attività e il piano delle iniziative
dirette all'attuazione degli scopi sociali;
• predispone il bilancio annuale, il rendiconto economico e
finanziario e la relazione annuale sulla situazione organizzativa,
tecnica ed amministrativa;
• delibera in merito al personale dipendente;
• accoglie le domande di ammissione e recesso dei soci e stabilisce
annualmente l'ammontare delle quote sociali, dei contributi e della
tassa di patente;
• ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
• fissa le direttive concernenti l'Associazione e il funzionamento
dell'Associazione;
• cura l'emanazione di norme regolamentari relative alla tenuta
dell'albo, alla concessione ed al rilascio della patente di
Assaggiatore e di Maestro Assaggiatore;
• convoca l'Assemblea dei Soci.
ART. 14
IL COMITATO ESECUTIVO
Il Comitato Esecutivo, se nominato dal Consiglio
Direttivo, è composto dal Presidente, da almeno due Vicepresidenti e
da altri tre Consiglieri designati dal Consiglio Direttivo fra i
suoi componenti.
Il Comitato dà attuazione ai deliberati del Consiglio Direttivo,
provvede all'ordinaria gestione dell'Ente e presiede
all'organizzazione delle manifestazioni.
Il Comitato Esecutivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo
ritenga opportuno o quando ne facciano domanda almeno tre membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti: in caso di
parità prevale il voto del Presidente.
Il Comitato Esecutivo potrà nominare delle Commissioni di esperti
che, per la loro funzione, siano in grado di dare un effettivo
contributo di esperienza e di pratica per l'organizzazione di
manifestazioni promozionali.
ART. 15
IL COLLEGIO SINDACALE
Le funzioni di controllo sono esercitate da un
Collegio composto da tre membri effettivi, di cui uno Presidente e
da due supplenti, eletti anche tra i non soci e dura in carica tre
anni.
Ai componenti del Collegio Sindacale è richiesta la competenza in
materia contabile, ma non è richiesta l'iscrizione ad alcun Albo od
Ordine Professionale, salvo che normative future non dispongano
diversamente.
Saranno osservate, per quanto applicabili, le norme di cui gli
articoli 2403 e seguenti del Codice Civile.
Le riunioni del Collegio Sindacale saranno fatte constatare da
verbale da trascrivere su apposito libro da tenere a cura del
Collegio stesso.
ART. 16
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri da
eleggersi tra i soci. I membri vengono eletti dall'Assemblea, durano
in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Probiviri nomina, nel suo seno, il Presidente.
Esso giudica, inappellabilmente e senza formalità di procedura,
sulle controversie che possono insorgere tra l'O.N.A.Frut. ed i suoi
associati, nonché sulle proposte di sanzione, sospensione ed
esclusione che gli vengono sottoposte dal Consiglio Direttivo e sui
ricorsi inerenti.
ART. 17
PRESIDENTE
Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo tra i
suoi componenti (o il Vicepresidente, se designato, che costituisce
il Presidente con funzione Vicaria):
• ha la rappresentanza legale dell'Associazione, di fronte ai terzi
e in giudizio, ad ogni effetto di legge e la firma sociale;
• rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi;
• presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, del
Comitato Esecutivo.
Il Presidente impegna l'Associazione secondo e limitatamente alle
deliberazioni regolarmente adottate dal Consiglio Direttivo.
ART. 18
SEGRETARIO GENERALE
Il Consiglio Direttivo nomina, tra i suoi membri, il
Segretario Generale dell'Associazione. Il Segretario Generale dura
in carica tre anni e può essere riconfermato. Al Segretario Generale
sono demandati compiti di coordinamento dell'attività
dell'Associazione e della sua gestione amministrativa.
ART. 19
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
DELL'ASSOCIAZIONE
Con lo scopo di facilitare il raggiungimento delle
finalità statutarie, l'Associazione viene strutturata in delegazioni
Regionali e Provinciali che, per il territorio della Repubblica
Italiana, saranno coincidenti con i rispettivi limiti
amministrativi, mentre per le delegazioni estere il criterio verrà
disposto con apposito regolamento emanato dal Consiglio Direttivo.
Per la formazione delle delegazioni provinciali è richiesto un
numero minimo di dieci soci. Ogni Delegazione Provinciale è retta da
un Delegato Provinciale, eletto a maggioranza semplice
dall'Assemblea dei Soci della Provincia e dura in carica circa tre
anni.
Le Delegazioni Regionali sono costituite dai Delegati Provinciali di
ciascuna Regione. Ogni Delegazione Regionale è retta da un Delegato
Regionale. Eletto dai Delegati Provinciali, che dura in carica tre
anni.
Le predette Delegazioni Provinciali agiscono in collaborazione tra
loro e con la Delegazione Regionale; questa, a sua volta, con gli
organi nazionali dell'O.N.A.Frut., ai quali è tenuta a sottoporre,
per l'approvazione esecutiva, i programmi tecnico-finanziari annuali
delle varie iniziative e manifestazioni indette nella circoscrizione
territoriale di loro competenza.
ART. 20
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
In caso di scioglimento, l'Assemblea designerà uno o
più liquidatori determinandone i poteri e delibererà conformemente a
quanto previsto dal successivo secondo comma, in merito alla
destinazione di eventuali residui attivi, che in nessun caso
potranno andare a beneficio degli associati.
Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra
Associazione od Ente avente finalità analoghe o a fini di pubblica
utilità.
ART. 21
NORME DI RIFERIMENTO
L'Associazione intende disciplinarsi secondo le
disposizioni previste dal Dlgs 4/12/1997 n. 460, il quale viene
recepito per ciò che attiene agli Enti non commerciali di tipo
associativo.
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa rinvio alle
norme di legge in materia di Associazioni e ai principi generali
dell'Ordinamento Giuridico Italiano e al Dlgs 4/12/1997 n. 460.. |
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