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Statuto

STATUTO 

 

"O.N.A.Frut." – ORGANIZZAZIONE NAZIONALE
DEGLI ASSAGGIATORI DI FRUTTA

 

ART. 1
COSTITUZIONE-DENOMINAZIONE-SEDE E DURATA

 

Viene costituita, per iniziativa della Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Cuneo, l'O.N.A.Frut. – Organizzazione Nazionale degli Assaggiatori di Frutta, più brevemente e successivamente denominata in sigla O.N.A.Frut.
L'Associazione ha sede presso la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Cuneo, Piazza Foro Boario, 18.
L'assemblea dell'O.N.A.Frut. potrà istituire e altresì modificare o sopprimere sedi e rappresentanze nel territorio nazionale ed all'estero.
La durata dell'O.N.A.Frut. è stabilita sino al 31 dicembre 2039.

 

ART. 2
FINALITA' E OGGETTO

 

L'Associazione, che non ha finalità di lucro, intende valorizzare la funzione degli assaggiatori di frutta, favorendone la conoscenza e diffondendone l'impiego. Essa intende promuovere i molteplici aspetti delle conoscenze attraverso un'opera volta a diffondere cultura culinaria, gastronomica, alimentare in tutti i suoi aspetti, principalmente nel campo delle produzioni frutticole di qualità, promuovendo la formazione a tutti i livelli, realizzando studi, ricerche, iniziative. L'Associazione pertanto intende realizzare le sue finalità proponendosi in via principale:
a) di promuovere la formazione di un Albo Nazionale degli assaggiatori di frutta con lo scopo di tutelare il titolo, le prerogative e la professionalità degli iscritti;
b) di perseguire il riconoscimento giuridico dell'Associazione e del titolo di assaggiatore a tutti gli effetti legali;
c) di diffondere l'apprendimento dell'arte dell'assaggio, sia dal punto di vista tecnico, sia da quello pratico, operando soprattutto a livello di istruzione professionale specializzata dell'arte culinaria ed alimentare ed in qualsiasi occasione di promozione delle produzioni frutticole di qualità;
d) di tutelare e valorizzare le produzioni frutticole di qualità dalle fasi di coltivazione fino alla fase di condizionamento del prodotto, ed alla commercializzazione dello stesso;
e) di svolgere opera di promozione della professionalità degli associati presso gli organi della U.E., dello Stato, delle Regioni, delle Camere di Commercio ed altri Enti, nonché presso produttori, industriali, commercianti, ristoratori ed organizzazioni di consumatori, affinché nelle loro necessità facciano abituale ricorso all'opera degli assaggiatori iscritti dall'Associazione;
f) di svolgere attiva azione propositiva e promozionale di legislazione e regolamentazione allo scopo di diffondere, tutelare e valorizzare le produzioni frutticole di qualità del territorio nazionale e la relativa economia;
g) di mantenere il collegamento con analoghe istituzione estere, favorendo la reciproca partecipazione alle manifestazioni indette a fini sociali;
h) di costituire i presupposti per essere rappresentati negli organismi regionali, nazionali e comunitari che si occupano di produzione e economia frutticola;
i) di redigere disciplinari di produzione per controllare la qualità delle differenti specie frutticole e di promuovere e valorizzare le tipicità del territorio nazionale.
Per il conseguimento dei propri scopi sociali l'Associazione potrà stipulare accordi e contratti con Enti Pubblici e privati, quali, a titolo meramente esemplificativo, società, associazioni con o senza personalità giuridica, amministrazioni pubbliche, centri di ricerca; potrà inoltre richiedere adesione a socio nei confronti di strutture con finalità analoghe, similari o complementari.
A completamento dell'oggetto sociale l'Associazione potrà compiere, nei confronti di qualunque terzo, ogni atto idoneo alla costituzione, regolamentazione ed estinzione di rapporti direttamente o mediatamente connessi all'oggetto.
A titolo esemplificativo, l'Associazione potrà:
- stipulare contratti di locazione, nonché gestire immobili;
- partecipare in società, consorzi, associazioni, nelle forme e nei limiti consentiti;
- effettuare tutte le operazioni bancarie con gli istituti di credito.

 

ART. 3
SOCI

 

I soci vengono classificati nelle seguenti categorie: Socio Novizio, Socio Assaggiatore, Socio Maestro Assaggiatore, Socio Onorario.
• Sono Soci Novizi coloro che, producendo domanda al Consiglio Direttivo, sono stati ammessi a far parte dell'Associazione; i Soci Novizi hanno l'obbligo di partecipare al corso di formazione e superare l'esame al fine di poter essere iscritti nella categoria di Soci Assaggiatori.
• Possono essere iscritti alla categoria di Assaggiatori o Maestri i soci che abbiano dato prova di capacità, secondo le prove di cui l'apposito regolamento, o abbiano frequentato il corso di formazione superando l'esame. Qualora dopo tre sessioni d'esame non superino l'esame verranno esclusi dall'Associazione.
• Sono Soci Onorari coloro che l'Assemblea dei soci ritenga opportuno eleggere a vita, in riconoscimento di particolari benemerenze nel campo del settore frutticolo. I Soci Onorari possono partecipare alle attività dell'Associazione, ma non ricoprono cariche sociali, non hanno diritto di voto e sono esenti dal pagamento delle quote sociali.
• I requisiti per l'appartenenza o per il passaggio da una categoria all'altra vengono fissati dal Consiglio Direttivo con apposito regolamento. Ai Soci Assaggiatori oltre che ai soci Maestri Assaggiatori, viene rilasciata la relativa patente. E' fatto divieto di utilizzare il titolo a scopo pubblicitario a favore di produttori o rivenditori del settore frutticolo.

 

ART. 4
AMMISSIONE

 

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che per attitudine o propensione o interessi culturali, possano concorrere al raggiungimento degli scopi statutari.
Per essere ammessi a far parte dell'Associazione gli aspiranti dovranno presentare domanda al Consiglio Direttivo che delibererà entro 90 giorni dalla ricezione della stessa.
L'eventuale diniego dovrà essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato.
Gli associati sono tenuti a corrispondere all'Associazione una quota sociale, nonché i contributi ordinari e straordinari, secondo tempi e modalità che verranno annualmente fissati dal Consiglio Direttivo.
All'associato che non adempia le obbligazioni assunte e/o contravvenga alle disposizioni dello statuto, il Consiglio Direttivo potrà applicare le seguenti sanzioni:
a) Diffida
b) Sanzione pecuniaria
c) Sospensione a tempo determinato
d) Esclusione
Contro le decisioni che applicano le sanzioni è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri, di cui al successivo art. 16.
I soci non assumono alcun impegno personale finanziario e/o vincolo di solidarietà per le obbligazioni contratte dall'Associazione, delle quali essa risponde esclusivamente con il patrimonio sociale.
Le quote sociali e i contributi associativi sono intrasmissibili, non rivalutabili e comunque, in nessun caso, è previsto il diritto alla restituzione di somme a qualsiasi titolo versate all'Associazione.


ART. 5
PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO


La qualità di socio si perde per:
a) Recesso, quando ne sia data comunicazione al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata. Sulla domanda di recesso delibera il Consiglio Direttivo entro sei mesi dalla data di ricevimento della medesima. Il recesso avrà decorrenza dalla data in cui il Consiglio Direttivo stesso lo avrà accolto.
b) Esclusione, quando:
1. incorra in ripetute inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto;
2. siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo;
3. non sia più in grado di concorrere al raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
4. non abbia provveduto al versamento della quota annuale entro il 15 aprile successivo alla scadenza dell'anno sociale.
L'esclusione di cui al punto b)4 può essere annullata mediante versamento delle quote arretrate.
Sull'esclusione delibera il Consiglio Direttivo.
Il socio che, per qualsiasi motivo, cessi di far parte dell'Associazione, non ha diritto alla restituzione di somme a qualsiasi titolo versate all'Associazione.


ART. 6
SIMBOLO


Il simbolo dell'Associazione è costituito dalla scritta O.N.A.Frut. in varie tonalità di rosso conforme al modello depositato ai sensi della legge. La facoltà di portare il distintivo, con il simbolo dell'Associazione, è riservato esclusivamente ai soci.


ART. 7
PATRIMONIO


Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
• dai conferimenti in denaro e in beni da parte dei soci;
• dai beni immobiliari e mobiliari, nonché da devoluzioni che per qualsiasi titolo pervengano all'Associazione, previa accettazione delle medesime;
• dalle somme che, in sede di approvazione del rendiconto annuale, l'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, destina fondi di accantonamento e/o di riserva, ad un aumento del patrimonio.
L'inventario patrimoniale deve essere redatto e tenuto in conformità alle norme di legge vigenti.


ART. 8
FINANZIAMENTO


Le entrate dell'istituto sono costituite:
a) dalle quote sociali da versare all'atto dell'ammissione, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
b) dalla tassa di patente da versare all'atto del passaggio di categoria da "Socio Novizio" a "Socio Assaggiatore";
c) dai contributi ordinari e straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo;
d) dai versamenti volontari dei soci;
e) da sovvenzioni e contributi ricevuti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Amministrazioni locali, da Enti Pubblici, nonché da privati;
f) dalle entrate e dai rimborsi delle spese sostenute per la gestione delle attività previste nell'oggetto sociale;
g) altre fonti consentite dalle norme di legge.


ART. 9
ESERCIZIO SOCIALE


L'esercizio sociale inizia con il primo di gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure, quando particolari esigenze lo richiedano, entro un termine non superiore a sei mesi dalla chiusura dell'esercizio medesimo, il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea il rendiconto dell'esercizio e la relazione sul rendiconto. Quest'ultimo dovrà essere corredato anche dalla relazione del Collegio Sindacale.
Eventuali avanzi di gestione saranno destinati a fondi da accantonamento e/o a riserve.
Durante la vita dell'associazione è fatto divieto di distribuire ai soci, direttamente o indirettamente, avanzi di gestione, utili, fondi, riserve o capitale.


ART. 10
ORGANI


Sono organi dell'Associazione:
1. l'Assemblea dei Soci
2. il Consiglio Direttivo
3. il Comitato Esecutivo
4. il Presidente
5. il Segretario Generale
6. il Collegio Sindacale
7. il Collegio dei Probiviri


ART. 11
L'ASSEMBLEA DEI SOCI


L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.
L'Assemblea è costituita da tutti i soci, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da un Vicepresidente vicario, se nominato.
L'Assemblea si riunisce anche fuori dalla sede legale, purché in Italia; essa può essere ordinaria o straordinaria.
Spetta all'Assemblea ordinaria:
a) discutere e approvare il bilancio e rendiconti annuali;
b) nominare, revocare i Consiglieri, deliberare le azioni di responsabilità dei medesimi, nonché nominare i componenti del Consiglio Sindacale e del Collegio dei Probiviri, stabilendone gli eventuali emolumenti;
c) approvare i regolamenti interni;
d) deliberare su qualsiasi argomento venga alla stessa sottoposto.
Spetta all'Assemblea straordinaria:
e) deliberare sulle modifiche statutarie;
f) deliberare sullo scioglimento anticipato dell'Associazione e nominare i liquidatori.
L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e i rendiconti economici e finanziari attuali, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro il maggior termine dei sei mesi, qualora particolari esigenze lo richiedano.
L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è convocata, oltreché dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, su richiesta del Collegio Sindacale o di almeno 1/10 dei soci titolari del diritto di voto.
L'avviso di convocazione deve essere inviato per lettera semplice a tutti gli associati, almeno 10 giorni prima della data fissata, indicando il giorno, la data, l'ora e l'ordine del giorno, sia della prima convocazione che della eventuale seconda convocazione. Hanno diritto di voto i soci che risultino tali da almeno tre mesi e siano in regola con i loro adempimenti verso l'Associazione.
Ogni socio ha diritto a un solo voto.
E' consentito farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta. La delega può essere conferita anche a membri del Consiglio di Amministrazione, eccezion fatta per l'approvazione del bilancio e per questioni inerenti la responsabilità del Consiglio stesso.
Nessun socio può cumulare più di tre deleghe.
L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, fatto salvo che per il punto f), per il quale è necessaria sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza dei voti esprimibili.
L'Assemblea regolarmente costituita, delibera a maggioranza assoluta dei voti degli associati presenti e/o rappresentati.
Le sedute e le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.


ART. 12
IL CONSIGLIO DIRETTIVO


Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di sette ad un massimo di ventun membri, nominati tra i soci aventi diritto al voto, dall'Assemblea dei Soci, la quale potrà anche determinare eventuali membri di diritto del Consiglio stesso, in misura non superiore a 1/3 dei componenti. Il Consiglio Direttivo, che dura in carica tre anni, nomina tra i suoi componenti un Presidente e tre Vicepresidenti, di cui uno con funzioni vicarie ed eventualmente il Comitato Esecutivo.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno e comunque ogni volta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando lo richieda 1/3 dei componenti.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei voti degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le riunioni devono essere convocate almeno cinque giorni prima e in caso di urgenza almeno un giorno prima anche a mezzo telefono; le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.


ART. 13
POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO


Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri per l'attuazione degli scopi dell'Associazione.
Esso pertanto:
• determina il programma di attività e il piano delle iniziative dirette all'attuazione degli scopi sociali;
• predispone il bilancio annuale, il rendiconto economico e finanziario e la relazione annuale sulla situazione organizzativa, tecnica ed amministrativa;
• delibera in merito al personale dipendente;
• accoglie le domande di ammissione e recesso dei soci e stabilisce annualmente l'ammontare delle quote sociali, dei contributi e della tassa di patente;
• ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
• fissa le direttive concernenti l'Associazione e il funzionamento dell'Associazione;
• cura l'emanazione di norme regolamentari relative alla tenuta dell'albo, alla concessione ed al rilascio della patente di Assaggiatore e di Maestro Assaggiatore;
• convoca l'Assemblea dei Soci.


ART. 14
IL COMITATO ESECUTIVO


Il Comitato Esecutivo, se nominato dal Consiglio Direttivo, è composto dal Presidente, da almeno due Vicepresidenti e da altri tre Consiglieri designati dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti.
Il Comitato dà attuazione ai deliberati del Consiglio Direttivo, provvede all'ordinaria gestione dell'Ente e presiede all'organizzazione delle manifestazioni.
Il Comitato Esecutivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano domanda almeno tre membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Comitato Esecutivo potrà nominare delle Commissioni di esperti che, per la loro funzione, siano in grado di dare un effettivo contributo di esperienza e di pratica per l'organizzazione di manifestazioni promozionali.


ART. 15
IL COLLEGIO SINDACALE


Le funzioni di controllo sono esercitate da un Collegio composto da tre membri effettivi, di cui uno Presidente e da due supplenti, eletti anche tra i non soci e dura in carica tre anni.
Ai componenti del Collegio Sindacale è richiesta la competenza in materia contabile, ma non è richiesta l'iscrizione ad alcun Albo od Ordine Professionale, salvo che normative future non dispongano diversamente.
Saranno osservate, per quanto applicabili, le norme di cui gli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile.
Le riunioni del Collegio Sindacale saranno fatte constatare da verbale da trascrivere su apposito libro da tenere a cura del Collegio stesso.


ART. 16
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI


Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri da eleggersi tra i soci. I membri vengono eletti dall'Assemblea, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Probiviri nomina, nel suo seno, il Presidente.
Esso giudica, inappellabilmente e senza formalità di procedura, sulle controversie che possono insorgere tra l'O.N.A.Frut. ed i suoi associati, nonché sulle proposte di sanzione, sospensione ed esclusione che gli vengono sottoposte dal Consiglio Direttivo e sui ricorsi inerenti.


ART. 17
PRESIDENTE


Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti (o il Vicepresidente, se designato, che costituisce il Presidente con funzione Vicaria):
• ha la rappresentanza legale dell'Associazione, di fronte ai terzi e in giudizio, ad ogni effetto di legge e la firma sociale;
• rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi;
• presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo.
Il Presidente impegna l'Associazione secondo e limitatamente alle deliberazioni regolarmente adottate dal Consiglio Direttivo.


ART. 18
SEGRETARIO GENERALE


Il Consiglio Direttivo nomina, tra i suoi membri, il Segretario Generale dell'Associazione. Il Segretario Generale dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Al Segretario Generale sono demandati compiti di coordinamento dell'attività dell'Associazione e della sua gestione amministrativa.


ART. 19
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELL'ASSOCIAZIONE


Con lo scopo di facilitare il raggiungimento delle finalità statutarie, l'Associazione viene strutturata in delegazioni Regionali e Provinciali che, per il territorio della Repubblica Italiana, saranno coincidenti con i rispettivi limiti amministrativi, mentre per le delegazioni estere il criterio verrà disposto con apposito regolamento emanato dal Consiglio Direttivo.
Per la formazione delle delegazioni provinciali è richiesto un numero minimo di dieci soci. Ogni Delegazione Provinciale è retta da un Delegato Provinciale, eletto a maggioranza semplice dall'Assemblea dei Soci della Provincia e dura in carica circa tre anni.
Le Delegazioni Regionali sono costituite dai Delegati Provinciali di ciascuna Regione. Ogni Delegazione Regionale è retta da un Delegato Regionale. Eletto dai Delegati Provinciali, che dura in carica tre anni.
Le predette Delegazioni Provinciali agiscono in collaborazione tra loro e con la Delegazione Regionale; questa, a sua volta, con gli organi nazionali dell'O.N.A.Frut., ai quali è tenuta a sottoporre, per l'approvazione esecutiva, i programmi tecnico-finanziari annuali delle varie iniziative e manifestazioni indette nella circoscrizione territoriale di loro competenza.


ART. 20
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE


In caso di scioglimento, l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e delibererà conformemente a quanto previsto dal successivo secondo comma, in merito alla destinazione di eventuali residui attivi, che in nessun caso potranno andare a beneficio degli associati.
Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra Associazione od Ente avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.


ART. 21
NORME DI RIFERIMENTO


L'Associazione intende disciplinarsi secondo le disposizioni previste dal Dlgs 4/12/1997 n. 460, il quale viene recepito per ciò che attiene agli Enti non commerciali di tipo associativo.
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa rinvio alle norme di legge in materia di Associazioni e ai principi generali dell'Ordinamento Giuridico Italiano e al Dlgs 4/12/1997 n. 460.

 

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