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Regolamento

REGOLAMENTO O.N.A.Frut.

Art. 1

La sede nazionale dell'O.N.A.Frut. è presso la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Cuneo - Piazza Foro Boario, 18.

Gli organi dell'Ente sono:

• L'assemblea generale di Soci
• Il Consiglio Direttivo
• Il Comitato Esecutivo
• Le Delegazioni Provinciali
• Il Collegio Sindacale
• Il Collegio dei Probiviri

 

ASSEMBLEA GENERALE
Art. 2

 

L'Assemblea dei Soci è composta dai Soci, Soci Assaggiatori,Soci Maestri Assaggiatori e Soci Onorari e viene riunita a Cuneo o in altre località dello Stato, sia in seduta ordinaria che in seduta straordinaria.
L'organizzazione si compone di quattro categorie di Soci.
a) Socio
b) Socio Assaggiatore
c) Socio Maestro Assaggiatore
d) Socio Onorario

 

ASSAGGIATORE
Art. 3

 

I candidati per essere qualificati Assaggiatori devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) Aver prestato la loro opera per almeno 5 anni negli ultimi 10 anni dalla data di presentazione della domanda, in via esclusiva o in via principale o comunque in modo considerevole nel settore frutticolo in qualità di produttore, commerciante, dipendente di aziende frutticole o di aziende di condizionamento e/o vendita, aver svolto mansioni di tecnico di laboratorio di analisi per gli alimenti, essere stato docente di Istituti Alberghieri o Scuole Professionali affini, essere addetto alla ristorazione con particolare esperienza nel settore dei prodotti tipici ed aver assolto la scuola dell'obbligo.
b) Essere in possesso di un titolo di studio inerente alla materia in oggetto (ad esempio agrotecnico, perito agrario, agronomo, biologo, tecnologo alimentare ecc.) o di titoli di studio analoghi conseguiti all'estero.
c) Aver mantenuto per almeno 5 anni negli ultimi 10 anni dalla data di presentazione della domanda, l'iscrizione nei ruoli degli esperti della categoria in genere, tenuti dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.
d) Aver presieduto o fatto parte per almeno 5 anni negli ultimi 10 anni dalla data di presentazione della domanda, di Enti od Organizzazioni istituzionalmente preposti alla promozione, alla tutela ed alla valorizzazione delle produzioni frutticole.

Quanto sopra deve essere associato alla frequenza dei corsi al comma e) del presente.

e) Aver frequentato uno dei corsi per aspiranti assaggiatori indetti nel territorio nazionale dall'O.N.A.Frut. cui possono accedere anche persone non in possesso di requisiti tecnici elencati nei precedenti commi a), b), c) e d), purché abbiano assolto la scuola dell'obbligo e superato il relativo esame teorico-pratico.
f) Essere esperti nella tecnica dell'assaggio per aver frequentato corsi di formazione analoghi per altre matrici alimentari ed esercitare con regolarità la tecnica dell'assaggio.
g) Non aver mai subito condanne penali in conseguenza di illeciti sanzionati dalla normativa posta a tutela del consumatore o del prodotto.

L'attestazione relativa al punto a) per quanto attiene l'attività può essere rilasciata dal Sindaco del Comune in sui il soggetto interessato svolge il proprio lavoro, oppure può essere comprovata dal relativo certificato camerale, o da altri documenti rilasciati da Enti Pubblici o Privati, dai quali risulta l'effettivo svolgimento dell'attività svolta.
I soggetti che non sono in possesso dei sopracitati requisiti possono presentare all'O.N.A.Frut. istanza per ottenere l'ammissione alla categoria di Soci Assaggiatori direttamente o previo esame, indicando nella domanda per quale o quali tipi di frutta intendono richiedere l'iscrizione in base alla seguente classificazione merceologica:
a) pomacee
b) drupacee
c) altre specie
La valutazione dei titoli sarà effettuata dal Consiglio Direttivo una volta all'anno.
La sessione dell'esame verrà indetta nelle date stabilite dal Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno presso le sedi deliberate dal Consiglio Direttivo medesimo, nelle date stabilite dalla Segreteria Nazionale.

 

COMMISSIONE D'ESAME
Art. 4

 

Il Consiglio Direttivo nomina la Commissione d'esame. Possono far parte della Commissione, membri del Consiglio e/o membri designati dallo stesso.Deve comunque essere presente il referente tecnico dell’Organizzazione cui spetterà il verdetto finale.

 

PROVE D'ESAME
Art. 5

 

L'esame verterà su una prova tecnica ed un prova pratica.
PROVA TECNICA: il candidato dovrà rispondere sulle caratteristiche qualitative delle principali specie e cultivar frutticole.
PROVA PRATICA: il candidato dovrà distinguere, qualificare ed illustrare, previo assaggio, di campioni di frutta scelti fra le categorie indicate dal candidato.
Ai candidati che avranno superato le prove d'esame, risultando idonei, verrà rilasciata la patente di "Assaggiatore di frutta" previo pagamento della relativa tassa.

 

MAESTRO ASSAGGIATORE
Art. 6

 

Maestro assaggiatore è colui che dimostra non soltanto una particolare competenza nei frutti di una categoria o più categorie merceologiche, ma anche una vasta e più approfondita conoscenza dei prodotti italiani e che nelle prove di assaggio rileva, oltre a spiccate doti naturali, adeguate cognizioni di frutticoltura e di legislazione in materia di tutela e valorizzazione delle produzioni frutticole.
La patente di "Maestro Assaggiatore" si consegue mediante concorso per titoli professionali e per esame teorico-pratico. Quando i titoli presentati siano di eccezionale valore con riferimento al settore frutticolo, è facoltà del Consiglio Nazionale esonerare il candidato dalla prova pratica di idoneità. Per essere ammesso al concorso, l'aspirante Maestro Assaggiatore deve presentare al Consiglio Nazionale dell'O.N.A.Frut. domanda in carta libera e dovrà unire alla stessa la documentazione dei titoli professionali ed eventuali altri titoli attinenti allo scopo.
La procedura per le prove pratiche d idoneità è uguale a quella prevista per gli aspiranti "Assaggiatori".

 

CONSIGLIO NAZIONALE
Art. 7

L'Assemblea elegge i membri del Consiglio Nazionale.
L'Assemblea preventivamente stabilisce a maggioranza dei presenti, il numero dei membri del Consiglio Nazionale per il triennio ; determinerà, inoltre, eventuali membri di diritto del Consiglio stesso in misura non superiore ad un terzo dei componenti; successivamente procede alla votazione segreta (tranne i casi in cui i due terzi dei presenti siano d’accordo sulla votazione palese) dei candidati.
Il diritto dell'elettorato attivo e passivo compete a tutti i membri dell'Assemblea. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si precederà al ballottaggio; in caso di ulteriore parità, a sorteggio.
Il Presidente ha facoltà di cooptare una o più persone senza diritto di voto.

 

COMITATO ESECUTIVO
Art. 8

 

Il Consiglio Nazionale, nella riunione successiva a quella in cui viene nominato il Presidente ed i Vicepresidenti, elegge a maggioranza semplice dei presenti i due Consiglieri che, unitamente al Presidente e ai Vicepresidenti ed al segretario formano il comitato esecutivo.
Il comitato esecutivo ha facoltà di cooptare una o più persone senza diritto di voto.

 

DELEGAZIONI PROVINCIALI
Art. 9

 

“Ai sensi dell’articolo 19 Statuto, vengono istituite le delegazioni provinciali.
Per “Delegazione provinciale” si intende una aggregazione degli associati in relazione al territorio di appartenenza; le ripartizioni provinciali coincidono con la ripartizione territoriale della Repubblica Italiana.
Per la costituzione delle delegazioni provinciali è richiesto un numero minimo di dieci soci. Ogni aderente avente la residenza nel territorio della Delegazione è membro della delegazione provinciale.
L’ammissione di nuovi soci è prerogativa del Consiglio Direttivo. Resta salva la disciplina sull’esercizio del voto in assemblea come prevista dallo Statuto.
Per la costituzione della Delegazione, i soci interessati devono presentare apposita istanza al Consiglio Direttivo indicando:
- nominativo dei soci aderenti; sono computabili i soci aventi diritto di voto in assemblea
- locali in cui si intende stabilire la sede
- impegno a sottoporre all’approvazione preventiva del Consiglio Direttivo ogni iniziativa nonché l’elaborazione di un programma annuale da sottoporre all’assemblea contestualmente all’approvazione del bilancio annuale dell’Associazione
- dichiarazione di accettare le condizioni sull’uso del marchio, come sotto meglio specificate
- dichiarazione di accettazione delle norme statutarie e regolamentari nonché delle deliberazioni assembleari.

Ogni delegazione deve provvedere alla nomina di un delegato, nel rispetto delle maggioranze stabilite dall’articolo 12 dello Statuto. Il Delegato è l’unico soggetto legittimato a intrattenere i rapporti con il Consiglio Direttivo.
Il Delegato provinciale non ha alcuna forma di rappresentanza verso terzi, salvo espresso mandato conferito, nei limiti statutari, dagli organi sociali.
Il Delegato provinciale dura in carica tre anni.
Il Consiglio Direttivo convoca i soci per l’elezione del delegato provinciale.
Ad ogni Delegazione Provinciale, contestualmente o successivamente alla sua costituzione, può essere concesso dal Consiglio Direttivo l’uso del simbolo, regolarmente registrato alla camera di Commercio di Cuneo.
Lo stesso può essere utilizzato solo ed esclusivamente su ogni documento o materiale prodotto in occasione della realizzazione di iniziative nonché su targhette o simili che indichino la sede della Delegazione.
L’uso irregolare del marchio può determinate la revoca della concessione d’uso nonché l’applicazione di sanzioni a carico della Delegazione Provinciale.
Relativamente alla sede della delegazione provinciale, essa può essere individuata sia presso privati che in locali indipendenti.
Nel primo caso, al Consiglio Direttivo deve essere presentata una relazione recante la descrizione, anche con necessarie cartografie, dell’ubicazione e della tipologia di locali nonché il consenso del possessore ad adibire i locali a sede della Delegazione.
Nel secondo caso, deve essere presentata al Consiglio Direttivo una relazione recante una descrizione dettagliata, anche con necessarie cartografie, dell’ubicazione dell’immobile e della tipologia nonché la forma giuridica prevista per l’utilizzo (comodato gratuito, locazione, ecc.). Nel caso di uso oneroso, la Delegazione deve indicare le modalità di copertura finanziaria.
Nessun onere può essere a carico della Sede nazionale.
Per ogni iniziativa, il delegato deve presentare una relazione illustrativa contenente le finalità e le modalità di svolgimento nonché la copertura finanziaria prevista.
Nessuna iniziativa può essere autorizzata se non è assicurata la completa copertura finanziaria.
Eventuali risparmi ottenuti dallo svolgimento di iniziative può essere utilizzato a copertura di successive iniziative.
Il Delegato e, solidalmente, la Delegazione, rispondono di eventuali iniziative intraprese senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti necessari per dare completa attuazione al presente regolamento.
Il Consiglio Direttivo deve allegare al bilancio annuale una relazione sull’attività delle delegazioni provinciali.
Il presente regolamento deve essere esposto nelle sedi delle delegazioni provinciali”.

 

COLLEGIO SINDACALE
Art. 10

 

L'Assemblea, inoltre, procede all'elezione del Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti.

 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 11

 

L'Assemblea nomina altresì il Collegio dei Probiviri, eletto tra soci dell'O.N.A.Frut. con le stesse modalità previste per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo.

 

PRESIDENTE
Art. 12

 

Il Consiglio Direttivo elegge nella sua prima riunione il Presidente ed uno, due o tre Vicepresidenti.
Per tali nomine è prescritto il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti; in difetto - in seconda votazione – è sufficiente la maggioranza dei votanti.

 

SEGRETARIO GENERALE
Art. 13

 

Al Segretario Generale sono demandati compiti di coordinamento dell'attività dell'organizzazione e della sua gestione amministrativa.
Viene nominato dal Consiglio Nazionale nella sua prima riunione.

 

I TECNICI "ASSAGGIATORI" ED I TECNICI "MAESTRI ASSAGGIATORI"
Art. 14

 

I tecnici "Assaggiatori" ed i tecnici "Maestri Assaggiatori" sono soci iscritti all'O.N.A.Frut. che hanno i titoli previsti dal presente regolamento e dalle vigenti leggi e disposizioni ministeriali e comunitarie.

 

VERSAMENTO DELLE QUOTE
Art. 15

 

Le quote devono essere versate dai Soci entro il 31 gennaio di ogni anno.
Scaduto tale termine, il Socio non potrà più svolgere l'attività di Assaggiatore o di Maestro Assaggiatore o ricoprire cariche sociali di ogni ordine e grado o rappresentare l'organizzazione presso Enti od Istituzioni fino a quando non avrà regolarizzato la sua posizione e, comunque, non oltre il 31 marzo dell'anno successivo.
Scaduto tale termine inizierà da parte della Segreteria Nazionale il procedimento di messa in mora e verrà attivata la richiesta di cancellazione al Consiglio Direttivo.
Sono esentati dal pagamento della quota i Soci Fondatori ed i dipendenti della Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Cuneo e sue emanazioni.

 

MAESTRI ASSAGGIATORI ONORARI
Art. 16

 

I Maestri Assaggiatori onorari vengono nominati in seguito a presentazione di un Consigliere Nazionale, con votazione unanime e segreta.
I Maestri Assaggiatori onorari sono esonerati dal pagamento delle quote annuali e non possono accedere a cariche sociali.

 

PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO: DIMISSIONI – RADIAZIONI – MORTE
Art. 17

 

Le dimissioni vengono presentate per iscritto e possono essere respinte una sola volta da parte del Consiglio Direttivo.
Le dimissioni sono effettive dal momento dell'accoglimento da parte del Consiglio Direttivo, ma hanno valore giuridico a far tempo dalla data di protocollo della richiesta.
La radiazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo soltanto a fronte di un giudizio favorevole del Consiglio dei Probiviri e con una maggioranza dei due terzi dei presenti.
Il Consiglio Direttivo deve ascoltare le parti in causa, qualora esse ne facciano precisa richiesta.
Di un'eventuale audizione deve esservi menzione nel verbale di delibera. L'esclusione per morosità è sancita dal Consiglio Direttivo.
Può essere però annullata con il versamento della quota associativa annuale ed il pagamento di un'ammenda pari alla tassa di patente vigente all'atto del pagamento.
Se il Consiglio Nazionale viene a mancare
• Per morte
• Per la perdita delle qualità di associato
• Per dimissioni
a) Un membro eletto: viene chiamato a ricoprire il posto vacante il primo dei non eletti. Esaurita la graduatoria, il Consiglio Direttivo manterrà comunque pieni poteri fino a quando sarà formato da almeno la metà più uno dei componenti. Venendo a mancare questa condizione il Consiglio Direttivo si dovrà ritenere decaduto ed il Presidente potrà indire immediatamente l'Assemblea dei soci per il rinnovo del Consiglio stesso.
b) Un membro di diritto: il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina di un nuovo membro nella sua prima riunione.

 

ATTIVITA' DI FORMAZIONE
Art. 18

 

Eventuali attività di formazione e di informazione che dovessero essere richieste da terzi all'O.N.A.Frut. potranno essere delegate dall'O.N.A.Frut. ai soci a seguito di autorizzazione scritta.

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 19

 

Sono considerati soci fondatori le persone che hanno firmato l'atto costitutivo dell'O.N.A.Frut. Tali soci, verificati i titoli, di cui all'art. 3, da parte del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione, verranno iscritti all'Albo Nazionale Assaggiatori Frutta e verrà loro rilasciata la patente di "Assaggiatore" senza sostenere le previste prove teorico pratiche. 

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